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Ripropongo qui un interessante documento trovato on-line che molti di voi saranno interessati a leggere.
Lo trovate a questo link: https://www.garanziaonline.it/blog/tempi-lunghi-per-riparazione-auto-in-garanzia/
Andate a leggerlo perchè sarà veramente interessante.
In un passaggio ho letto questo:
Ebbene leggiamo cosa dice l'articolo, che potete trovare qui
E l'articolo, visto i disagi che spesso si leggono sul forum, ritengo che sia interessante da leggere.
IMPORTANTE SAPERE CHE
Adesso i vostri commenti
Lo trovate a questo link: https://www.garanziaonline.it/blog/tempi-lunghi-per-riparazione-auto-in-garanzia/
Ci sono lunghe attese per ricevere l'auto e il relativo risarcimento nel momento in cui decidi di fare riferimento alla garanzia? Può essere un'ipotesi, ecco come tutelarti e raggiungere lo scopo.
Quando l’auto ha un guasto e si è costretti a fermarla è un problema. Non avere a disposizione il proprio veicolo crea disagi e stravolge la nostra quotidianità. Ecco perché è importante valutare con attenzione i tempi lunghi per la riparazione dell’auto in garanzia.
Poter prevedere i giorni e le settimane (a volte i mesi) per la riconsegna è un aspetto fondamentale per poter sopperire e organizzare gli spostamenti in modo alternativo. .....
Andate a leggerlo perchè sarà veramente interessante.
In un passaggio ho letto questo:
Tempo massimo per la riparazione
Come abbiamo già visto, non c’è un tempo massimo stabilito dalla Legge. Ciò nonostante convenzionalmente si ritiene che superati i trenta giorni, l’attesa risulti eccessiva.
Dipende anche dal tipo di intervento. Ma la cosa migliore da fare è chiedere all’officina di inserire sul preventivo di riparazione un tempo o una data prevista per la riconsegna.
La stessa cosa puoi fare con il venditore. Quando denunci il difetto chiedi che ti informi come verrà gestito il reclamo e su quanto tempo dovrai attendere. Se riesci ad avere un’indicazione, quello potrà essere il limite oltre il quale potrai contestare l’articolo 130.
Ebbene leggiamo cosa dice l'articolo, che potete trovare qui
Art. 130. (1)
Diritti del consumatore
Diritti del consumatore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; (1)
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, (2) salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;
b) dell’entità del difetto di conformità;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; (1)
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, (2) salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
Detto questo vi consiglio di cercare le sentenze della cassazione civile indicata.(1) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 1, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221
(2) Le parole: ”comma 6” sono state così sostituite dall’art. 15, comma 2, del D.L.vo 23 ottobre 2007, n. 221_________________Auto con difetto di lieve entità: consumatore può ottenere la risoluzione del contratto, Cassazione civile, sez. II, sentenza 3 giugno 2020, n. 10453Prodotto difettoso: se la sostituzione è onerosa scatta il risarcimento, Cassazione civile, sez. II, sentenza 20 gennaio 2020, n. 1082
E l'articolo, visto i disagi che spesso si leggono sul forum, ritengo che sia interessante da leggere.
IMPORTANTE SAPERE CHE
A chi ti devi rivolgere per risolvere
Quando i tempi per la riparazione in garanzia si allungano e vuoi presentare un reclamo formale, è importante individuare il giusto destinatario delle tue richieste.
Non è raro che, quando si tratta di auto acquistate nuove, ci si rivolga automaticamente all’assistenza clienti della casa costruttrice o all’officina dove si trova la vettura.
In realtà, sia che tu abbia comprato l’auto nuova o che l’abbia acquistata usata, l’unico interlocutore che devi sollecitare alla risoluzione del problema è il venditore dell’auto.
È il concessionario che per Legge deve rispondere dei difetti e si deve far carico della loro eliminazione. Nel caso estremo che sia impossibile eliminare il difetto, o che il venditore non abbia provveduto, potresti avvalerti del comma 7 dell’articolo 130 del Codice del Consumo. Che prevede una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto.
"Cosa significa?!? che se avete acquistato l'auto a Taranto e avete il problema a Milano... il primo responsabile è TARANTO, poi la soluzione in garanzia la potete risolvere a Milano... ma in caso di risoluzione del contratto è TARANTO che è responsabile)
Cosa posso fare per accelerare?
Partendo da queste indicazioni quello che puoi fare per mettere pressione al venditore, è specificare che hai bisogno dell’auto per esigenze specifiche come, ad esempio, un viaggio prenotato o la necessità di accompagnare un parente a fare delle terapie.
Seguendo le stesse indicazioni che ti ho dato per la richiesta di auto sostitutiva, sottolinea che il protrarsi dell’indisponibilità ti sta causando inconvenienti. Insisti nel chiedere una data. Così puoi sperare di evitare tempi lunghi per la riparazione dell’auto in garanzia.
LEGGETE TUTTO L'ARTICOLO ORIGINALE... così avrete un'idea più completa.Adesso i vostri commenti