aggiungo sotto perché mi pare che non mi faccia modificare il post precedente
ho trovato un articolo dove dice
MA SE C’È UN FINANZIAMENTO… - Spesso, poi, l’acquisto dell’auto è stato fatto ricorrendo a un finanziamento con delega all'incasso alla concessionaria. Deve trattarsi, sottolinea Caracciolo, di un finanziamento “di scopo”, richiesto e ottenuto, cioè, espressamente per l’acquisto della vettura: in questo caso, la mancata consegna dell'auto permette all'acquirente di risolvere formalmente il contratto d’acquisto, un atto che a sua volta, come stabilisce il decreto legislativo n. 141/2010, implica la risoluzione del contratto di finanziamento. Con l'obbligo, da parte del finanziatore, di rimborsare al consumatore le rate già pagate e ogni altro onere eventualmente applicato; e senza alcun dovere, per il consumatore, di rimborsare al finanziatore quanto eventualmente già versato alla concessionaria. Spetterà, insomma alla finanziaria recuperare la cifra “girata” al venditore, inserendosi a sua volta nella procedura di fallimento.