In riguardo a quanto sopra ho trovato questo articolo:
Per quanto possa sembrare strano l’uso delle dash cam non viola né la privacy né la normativa sul trattamento dei dati personali (che è una cosa diversa). In Italia la privacy in quanto tale è tutelata dall’
art. 615bis del Codice Penale che, con il reato di “interferenze illecite nella vita privata” punisce paparazzi e guardoni che si intromettono negli spazi privati di una persona.
La Corte di cassazione, interpretando questa norma insieme a quelle contenute nel Codice dei dati personali (impropriamente chiamato “Legge sulla privacy”) ha ribadito un concetto tutto sommato ovvio: quando ci si trova all’esterno delle mura domestiche non c’è “reasonable privacy expectation”. In altri termini, ciò che l’occhio può vedere, l’obiettivo può registrare senza chiedere alcun permesso, purché nel rispetto della dignità della persona.
La differenza, semmai, è sull’uso che si fa delle immagini e dei dati registrati. Dunque, venendo al punto, le dash cam in quanto tali non sono né “buone” né “cattive”, ma è l’uso che si decide di farne a costituire o meno un atto illecito. Dunque, è del tutto lecito usarle per fini legittimi come, per esempio, costituire una prova da usare in una causa. L’uso diventa illecito quando le registrazioni sono finalizzate, ad esempio, al ricatto, all’estorsione o allo stalking. Infine, una nota sulla vessata questione della condivisione su social network: il criterio dell’uso legittimo vale anche su Facebook o Youtube.
Questo è abbastanza ovvio: se posso pubblicare una ripresa all’aperto, non ha importanza lo strumento che uso. Ma attenzione: condividendo contenuti su piattaforme social, automaticamente si concede alla piattaforma una qualche forma di diritto sul materiale pubblicato il che potrebbe non essere sempre corretto o possibile. Inoltre, un conto è condividere un video, un altro è targare o rendere in altro modo riconoscibile una persona.
Questo potrebbe provocare, anche indirettamente, dei danni o esporla a pericolo (pensate al caso del volto di un poliziotto che si è appena tolto il passamontagna dopo aver arrestato un delinquente). Insomma, delle tante cose da tenere in considerazione quando si usano le dash cam, la privacy non è certo in cima alla lista.
Tratto da PC Professionale qui
In un altro articolo viene chiesto se la dash può esser ritenuta una prova.
La risposta è stata la seguente:
Caro Eugenio,
andiamo subito al “nocciolo” della questione e verifichiamo in che termini la dash cam potrebbe entrare, quale prova, nel processo civile come utile strumento per la risoluzione delle controversie in materia di sinistri stradali.
In assenza di un’apposita normativa ad hoc, ritengo di poter far rientrare la dash camnella disciplina di cui all’art. 2712 Codice Civile che ha per oggetto le riproduzioni meccaniche e così recita “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ciò vale a dire, in parole povere, che se controparte non disconosce i contenuti digitali registrati dalla dash cam nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione degli stessi, tale prova si ha per riconosciuta ed il giudice potrà tenerne conto.
Sulla attendibilità di tali strumenti appare evidente che ogni ulteriore e più sofisticato requisito tecnico degli stessi, tra cui appunto ‘accelerometro, non potrà che corroborare e coadiuvare la decisione del magistrato.
A mio avviso, onde evitare lungaggini processuali ed eventuali ulteriori diatribe tra le parti, sarebbe opportuno far rientrare l’esibizione e l’apertura della black box e/o dash cam nei poteri del Giudice, ante causam o in corso di causa, tramite un consulente tecnico d’ufficio ed alla presenza dei consulenti di parte nel rispetto del principio del contraddittorio.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Giudice, così facendo, garantirebbe l’autenticità dei files contenuti nella dash cam a tutela della veridicità della prova.
Trovate tutto qui
Avere una dash camera a mio avviso può essere comunque un buon deterrente perchè in ogni caso si possono sventare varie problematiche.
Una di queste è il truffatore che si butta sull'auto facendo finta di essere stato investito.
http://www.recaritalia.com/incidente-finto-risarcimento-vero-recar-la-dash-cam-in-italia/
oppure per esempio: se uno tampona è sempre colpa sua, ma se il tizio davanti fa marcia indietro la colpa non è vostra ma sua ma è difficile dimostrarlo.
Facendo vedere che si sta registrando tutto si può comunque far pressione al tizio (se non ci sono danni) che faccia poco il furbo e che potrebbe avercela dura
http://www.recaritalia.com/la-colpa-e-sempre-di-chi-tampona/
Ma ci potrebbero essere decine di occasioni e un video diventa importante ai fini legali per influenzare il giudice.