Per il pagamento del bollo non rileva l’atto di vendita ma la trascrizione al Pra. Se l'acquirente non vi provvede, il venditore può dichiarare la perdita di possesso.
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Vendita auto: chi deve pagare il bollo?
In caso di vendita dell’auto, deve pagare il bollo colui che, alla scadenza, risulta ancora intestatario del mezzo al Pra.
Dunque: se il bollo auto scade pochi giorni prima della vendita del mezzo, a dover pagare è il venditore;
se invece il bollo auto scade anche un giorno dopo la vendita, a dover pagare è l’acquirente.
Quindi, nel caso di vendita un’auto usata, deve versare il bollo auto chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento che, come detto, è l’ultimo giorno del mese successivo a quello di prima immatricolazione.
In Lombardia, invece, deve pagare il bollo chi risulta proprietario il primo giorno utile per il pagamento (che, quindi, è il primo giorno del mese successivo a quello di prima immatricolazione).
A fare da spartiacque per stabilire chi deve pagare il bollo in caso di vendita dell’auto, non è l’atto stesso di vendita, ma il momento della sua trascrizione al Pra. Per cui se, una volta firmato l’atto di vendita, questo non viene trascritto al Pra dal compratore, a dover versare l’imposta è ancora il precedente proprietario per quanto non abbia più il possesso del mezzo. Proprio per evitare questo ed essere costretti a pagare inutilmente l’imposta o, peggio, a subire il pignoramento per colpa dell’inadempimento di un’altra persona, la legge consente delle scappatoie. In particolare, se l’acquirente non provvede alla trascrizione al Pra dell’atto di vendita, il precedente proprietario può evitare di pagare il bollo eseguendo la procedura della cosiddetta «perdita di possesso».
A tal fine egli potrà alternativamente: far trascrivere presso il Pra, a proprie spese, l’atto di vendita: dovrà però munirsi dell’atto di vendita con data certa, ossia con firma autenticata dal pubblico ufficiale (di solito il funzionario del Comune);
avviare una causa dal giudice di pace che va, appunto, sotto il nome di «accertamento della perdita del possesso». Potrebbe farla da solo o farsi assistere da un avvocato.
In entrambi i casi, la perdita di possesso viene annotata al Pra e il vecchio proprietario non è più tenuto a versare il bollo auto. Tuttavia, si tratta di procedure i cui costi ricadono su chi l’esegue (ossia il vecchio titolare dell’auto). Ecco perché sarebbe meglio contattare prima l’acquirente e sollecitarlo ad effettuare al più presto la trascrizione dell’atto di vendita al Pra.